Numerose imprese hanno ricevuto richieste da parte della RAI di provvedere al pagamento del cd. “Canone speciale” – richieste principalmente pervenute tramite P.e.c. – che sarebbe dovuto, secondo la RAI, in conseguenza della detenzione di uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive.
La presente nota è quindi redatta nell’intento di fornire chiarimenti circa l’effettiva portata dell’obbligo di versamento del Canone cd. “speciale” e fa seguito alla precedente informativa dell’Associazione, già oggetto a suo tempo di nostra apposita Circolare qui allegata.
In particolare, la normativa a cui fare riferimento è disciplinata all’art. 1 del RDL n. 246/1938, secondo cui il canone speciale di abbonamento RAI è dovuto da “chiunque detenga uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle radio audizioni”, con l’ulteriore precisazione, sempre prevista nel citato Decreto, secondo cui “la presenza di un impianto aereo atto alla captazione o trasmissione di onde elettriche o di un dispositivo idoneo a sostituire l’impianto aereo, ovvero di linee interne per il funzionamento di apparecchi radioelettrici, fa presumere la detenzione o l’utenza di un apparecchio radioricevente”.
A maggior chiarimento circa l’effettiva portata dell’obbligo di pagamento della tassa in oggetto è intervenuto in due occasioni negli anni scorsi il Ministero dello Sviluppo Economico: dapprima con la Nota del 22 febbraio 2012 e successivamente con la Nota del 20 aprile 2016.
In base alle note interpretative del Ministero suddetto:
- sono assoggettati al pagamento del Canone speciale RAI i soggetti in possesso di dispositivi “atti” ovvero “adattabili” alla ricezione di programmi radiotelevisivi (vedasi a tal proposito le Note del MI.S.E. allegate) dotati di sintonizzatore radio che operi nelle bande destinate al servizio di Radiodiffusione e che siano altresì dotati e/o che possano esser dotati (in quanto collegabili esternamente) di decodificatore e trasduttori audio/video e che possano così riprodurre il segnale proveniente tramite antenna radio, Tv o parabola satellitare
- sono invece esenti dal pagamento del canone i dispositivi quali computer, tablet ovvero smartphone, che siano privi del sintonizzatore radio e degli apparati di cui sopra e che riproducano segnali audio/video solo tramite il segnale internet;
Conseguentemente, i personal computer, smartphone e/o tablet privi di sintonizzatore radio e degli apparati suddetti e che riproducano contenuti audiovisivi solo tramite il collegamento ad Internet non sono da considerare apparecchi radiotelevisivi: pertanto la loro detenzione non comporta l’obbligo di pagamento dell’imposta del Canone speciale RAI.
Si invitano pertanto gli associati a verificare quale tipo di apparecchiature sia in loro possesso (se provviste ovvero prive di sintonizzatore radio e degli apparati citati), onde sapere se si sia esentati ovvero invece tenuti al pagamento del Canone speciale RAI.
Avv. Federico Cappa
Consulente legale FIMAA Torino