fimaa torino
Federazione Italiana Mediatori Agenti d'affari
Torna all'elenco
28 Febbraio 2022

LE NOVITA' DEL DECRETO MILLEPROROGHE

Con la conversione in lege del decreto legge n.228/2021 (cd “Milleproroghe”) sono stati introdotte importanti modifiche normative.

Di seguito riepiloghiamo quelle più rilevanti.

Sospensione agevolazioni prima casa

Viene prorogata fino al 31 marzo 2022 la sospensione dei termini previsti per il riconoscimento delle agevolazioni prima casa e più precisamente:

  • il termine di 18 mesi entro il quale trasferire la residenza nel Comune in cui si trova l'abitazione acquistata con le agevolazioni,
  • il termine di un anno dall’acquisto dell’immobile agevolato per la vendita del precedente immobile acquistato con le medesime agevolazioni,
  • il termine di un anno per riacquistare un immobile con le medesime agevolazioni nel caso si sia venduto un immobile che ha fruito delle agevolazioni prima casa prima del termine dei 5 anni dall’acquisto,
  • il termine di un anno tra il vecchio ed il nuovo acquisto per maturare il credito d’imposta per il riacquisto della prima casa,
  • i termini dell’agevolazione “prima casa under 36” di cui all’art.64 co.6-10 DL 73/2021.

La sospensione non si applica invece per:

  • il termine di 5 anni entro il quale la vendita dell’immobile fa decadere dall’agevolazione,
  • il termine di 3 anni per l’ultimazione dell’edificio in costruzione,
  • il termine di tre anni per l’accorpamento di un secondo alloggio acquistato con le medesime agevolazioni.  

In pratica:

  • i termini già in corso al 23.2.2020 rimangono congelati fino al 31.3.2022 ed inizieranno a decorrere dal 1.4.2022,
  • i termini iniziati nel periodo tra il 23.2.2020 ed il 31.3.2022 inizieranno a decorrere dal 1.4.2022.

In pratica un contribuente che avesse acquistato un’unità abitativa nel periodo di sospensione, impegnandosi a trasferire la residenza entro 18 mesi, avrà tempo a farlo fino al 1.10.2023.

Proroga della rateazione dei carichi a ruolo

Viene prevista la riapertura dei termini, per i contribuenti decaduti da rateazioni di cartelle esattoriali prima dell'8 marzo 2020, per richiedere per gli stessi debiti una nuova dilazione senza che occorra saldare le rate scadute. La nuova domanda di rateazione dovrà essere presentata entro il 30.4.2022 e prevederà una dilazione in 72 rate mensili.

Tale possibilità vale anche per le richieste già presentate dal 1° gennaio 2022 anche se le somme già versate non verranno rimborsate.

Bonus per il sostegno psicologo

Viene introdotto un contributo, a favore delle persone fisiche con ISEE non superiore ad euro 50.000, per le spese sostenute per sessioni di psicoterapia fruibili presso specialisti privati regolarmente iscritti all'albo degli psicoterapeuti. Il contributo non potrà eccedere euro 600 a persona e sarà parametrato alle diverse fasce ISEE. Un apposito decreto interministeriale stabilirà le modalità di accesso al contributo.

Detraibilità delle spese per visti e asseverazione

Viene confermato che sono detraibili anche le spese sostenute dal 12 novembre 2021 al 31 dicembre 2021 per il rilascio del visto di conformità, delle asseverazioni e delle attestazioni. per l'esercizio dell'opzione sconto in fattura o per la cessione del credito per tutti i bonus edilizi e non solo per il superbonus.

Limitazioni all’uso del contante

Viene riportato ad euro 2.000 il tetto per l’uso dei contanti. Il limite di euro 1.000 scatterà a partire dal 1.1.2023.

Al riguardo occorre tenere presente che:

  • il divieto riguarda complessivamente il valore oggetto di trasferimento;
  • il trasferimento superiore al predetto limite è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati (cfr. la circ. Min. Economia e Finanze 16.1.2012 n. 2, § 1).

Rimane tuttavia percorribile il trasferimento in più soluzioni, tra soggetti privati, di importi complessivamente pari o superiori alla soglia consentita, sempre che il frazionamento in più operazioni "inferiori alla soglia" sia previsto da prassi commerciali ovvero sia conseguenza della libertà contrattuale (ad esempio, vendite a rate) e non, invece, artificiosamente realizzato per dissimulare il passaggio di somme ingenti in contanti.

I professionisti tenuti agli adempimenti antiriciclaggio sono obbligati a comunicare alle competenti Ragionerie territoriali dello Stato le infrazioni alle violazioni dei limiti di utilizzo del denaro contante delle quali acquisiscano notizia nello svolgimento della propria attività ex art. 51 co. 1 del DLgs. 231/2007.

La comunicazione in questione può essere redatta in carta libera ed inviata tramite raccomandata A/R.In essa occorre trascrivere:

  • caratteristiche dell'infrazione;
  • generalità del soggetto (o dei soggetti) che ha (o che hanno) commesso l'infrazione;
  • generalità del segnalante;
  • circostanze in cui il segnalante ha preso atto dell'infrazione.

Dott. Stefano Spina
Commercialista in Torino
Consulente fiscale FIMAA Torino

Accedi al portale

Cookies disclaimer

Questo sito o gli strumenti di terze parti in esso integrati trattano dati personali (es. dati di navigazione, indirizzi IP) e fanno uso di “Cookie necessari” per il funzionamento del nostro sito, i “Cookie analitici” per migliorare l'esperienza di navigazione e per eseguire statistiche. In qualsiasi momento è possibile esprimere o revocare il consenso per l’attivazione o la disattivazione dei cookie.
Per ulteriori informazioni e per cambiare in qualsiasi momento le impostazioni dei cookie visiti la pagina Privacy policy e gestione preferenze cookies o clicchi su gestisci.