[Dott. Stefano Spina, consulente Fiscale Fimaa Torino]
Il decreto “milleproroghe” convertito nella L.24.2.2023 n.14 ha ulteriormente differito al 30 ottobre 2023 i termini per adempiere agli impegni presi per fruire delle le agevolazioni prima casa.
Al riguardo l’art. 24 del DL 23/2020 aveva originariamente sospeso i termini, a fronte dell’emergenza COVID, dal 23 febbraio 2020 fino al 31 dicembre 2020.
Con l’art. 3 co. 11-quinquies del DL 183/2020 convertito nella L.26.2.2021 n.21 la sospensione è stata posticipata al 31 dicembre 2021. Successivamente l’art.3 co.5-septies del DL 228/2021 ha spostato il termine al 31 marzo 2022.
Pertanto, dal 1 aprile 2022 avevano ripreso a decorrere i termini per adempiere agli impegni presi in atto per poter fruire delle agevolazioni prima casa.
Con l’attuale proroga tale data è stata ulteriormente differita al 30 ottobre 2023 per cui i termini sospesi cominceranno, o ricominceranno, a decorrere dal 31 ottobre 2023.
La sospensione riguarda:
- il termine di 18 mesi per il trasferimento della residenza nel Comune in cui si trova l’immobile acquistato;
- il termine di un anno (decorrente dalla data del nuovo acquisto agevolato) per l’alienazione della “vecchia” prima casa, nel caso in cui, al momento dell’acquisto, il contribuente fosse ancora titolare di diritti reali su una abitazione già acquistata con il beneficio “prima casa”;
- il termine di un anno per l’acquisto di un nuovo immobile da adibire ad abitazione principale, per evitare la decadenza dal beneficio goduto in relazione ad un altro immobile agevolato alienato prima della scadenza dei 5 anni dall’acquisto;
- il termine di un anno tra il vecchio ed il nuovo acquisto per maturare il credito d’imposta per il riacquisto della prima casa;
La sospensione si applica anche alle condizioni “prima casa” richieste per fruire dell’agevolazione “prima casa under 36” di cui all’art.64 co. 6-11 DL 73/2021, recentemente prorogata al 31 dicembre 2023.
In base all’’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate non sono sospesi:
- il termine di 5 anni entro il quale l’alienazione della prima casa determina la decadenza, in quanto, in tal caso, la sospensione non opererebbe “a favore” del contribuente (circ. 13.4.2020 n. 9, § 8.2.1);
- quello di 3 anni per l’ultimazione dell’edificio in caso di acquisto di un immobile in corso di costruzione (risposta a interpello 12.1.2021 n. 39);
- i termini previsti dall’art. 15 co. 1 lett. b) del TUIR per l’accesso alla detrazione IRPEF del 19% degli interessi passivi sui mutui ipotecari per l’acquisto dell’abitazione principale, ma i divieti imposti dai DPCM emessi per il contenimento dell’emergenza sanitaria possono aver in concreto configurato eventi di forza maggiore, idonei ad evitare la decadenza dalla detrazione (risposte a interpello 19.10.2020 n. 485 e 5.1.2021 n. 6).
La sospensione riguarda:
- i termini che fossero già in corso al 23.2.2020
- i termini che avrebbero cominciato a decorrere nel periodo interessato dalla sospensione.
Pertanto:
- con riferimento ad un atto di acquisto avvenuto in data 20.9.2019, il termine di 18 mesi per il trasferimento della residenza comincerà a decorrere il 31.10.2023 scadendo (computando i giorni sulla base dei mesi solari ovvero 30) il 18.11.2024;
- il soggetto che abbia acquistato un immobile il 10.3.2021 richiedendo le agevolazioni prima casa pur essendo ancora titolare della “vecchia” prima casa, avrà tempo fino al 30.10.2024 per rivenderla, atteso che il termine di un anno comincerà a decorrere solo dal 31.10.2023.
Poiché quest’ulteriore proroga interviene successivamente alla scadenza dell’ultimo termine fissato il 31 marzo 2022 vengono fatti salvi gli atti notificati dall’Agenzia delle Entrate e non si fa luogo al rimborso di quanto eventualmente versato.