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11 Gennaio 2022

PRINCIPALI NOVITA' LEGGE DI BILANCIO 2022

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31.12.2021 è stata pubblicata la L. 30.12.2021 n. 234 (legge di bi­lancio 2022), in vigore dall’1.1.2022.

Di seguito si riepilogano le modifiche più rilevanti in ambito fiscale.

 

RIFORMA DELL'IRPEF

Viene prevista, con decorrenza dal 1.1.2022, una riforma dell’IRPEF allo scopo di ridurre il c.d. “cuneo fiscale” e l’imposizione fiscale, che prevede:

  • la rimodulazione degli scaglioni di reddito imponibile e delle aliquote applicabili, di cui all’art. 11 co. 1 del TUIR;
  • la modifica delle detrazioni d’imposta per tipologie reddituali, di cui all’art. 13 del TUIR;
  • la modifica del “trattamento integrativo della retribuzione”.

Ai sensi del nuovo art. 11 co. 1 del TUIR, le aliquote IRPEF applicabili agli scaglioni di reddito imponibile si riducono da 5 a 4, così articolate:

  • fino a 15.000,00 euro 23%;
  • oltre 15.000,00 euro e fino a 28.000,00 euro 25%;
  • oltre 28.000,00 euro e fino a 50.000,00 euro 35%;
  • oltre 50.000,00 euro 43%.

Vengono modificate le detrazioni d’imposta per tipologie reddituali, di cui all’art. 13 del TUIR, mantenendo la precedente suddivisione relativa:

  • ai redditi di lavoro dipendente (escluse le pensioni) e ad alcuni redditi assimilati;
  • ai redditi derivanti da pensioni;
  • ai redditi derivanti dagli assegni periodici percepiti dal coniuge separato o divorziato;
  • agli altri redditi assimilati al lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo, ai redditi d’impresa minore e ad alcuni redditi diversi.

Viene abrogata l’ulteriore detrazione IRPEF prevista dall’art. 2 del DL 3/2020 a favore dei titolari di redditi di lavoro dipendente (esclusi i pensionati) e di alcuni redditi assimilati, con un reddito complessivo superiore a 28.000,00 euro e fino a 40.000,00 euro, in quanto “assorbita” dalle nuove detrazioni di cui all’art. 13 del TUIR.

Viene infine modificata la disciplina del “trattamento integrativo della retribuzione” previsto dall’art. 1 del DL 3/2020 a favore dei titolari di redditi di lavoro dipendente (esclusi i pensionati) e di alcuni redditi assimilati (c.d. “bonus di 100,00 euro al mese”).

Il limite di reddito complessivo per poter beneficiare del “trattamento integrativo della retribuzione” viene ridotto, in generale, da 28.000,00 a 15.000,00 euro.

Per i contribuenti con un reddito complessivo superiore a 15.000,00 ma non a 28.000,00 euro, viene invece introdotta una particolare “clausola di salvaguardia” al fine di tutelare situazioni di “incapienza”; il “trattamento integrativo della retribuzione” viene infatti riconosciuto per un ammontare:

  • determinato in misura pari alla differenza tra la somma di determinate detrazioni d’imposta e l’IRPEF lorda;
  • comunque non superiore a 1.200,00 euro annui.

 

ESCLUSIONE DALL'IRAP

A decorrere dal periodo d’imposta 2022, l’IRAP non è più dovuta dalle persone fisiche esercenti:

  • attività commerciali;
  • arti e professioni.

Restano invece soggetti ad IRAP gli altri contribuenti che già ora scontano l’imposta (es. società di capitali, società di persone, enti commerciali e non commerciali, studi associati e associazioni tra professionisti).

Tali soggetti, nel 2022, dovranno ancora:

  • presentare la dichiarazione IRAP 2022 (relativa al 2021) entro il 30.11.2022;
  • versare il saldo IRAP (relativo al 2021) entro il 30.6.2022 (ovvero entro il 22.8.2022, con la maggiorazione dello 0,4%).

Non sono invece più dovuti gli acconti relativi al 2022.

 

PROROGA DELL'ESENZIONE PER I COLTIVATORI DIRETTI E IAP

Viene prorogata anche per il 2022 l’agevolazione prevista dal co. 44 dell’art. 1 della L. 232/2016 per i coltivatori diretti (CD) e per gli imprenditori agricoli professionali (IAP) di cui all’art. 1 del DLgs. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, in relazione ai redditi fondiari dei terreni da loro posseduti e condotti.

Pertanto, dal 2017 e fino al 2022, la disciplina fiscale dei terreni in argomento è a seguente:

  • i terreni posseduti e condotti da CD o IAP sono esenti da IRPEF sia per il reddito dominicale che per il reddito agrario;
  • i terreni che vengono affittati per coltivarli continuano a generare reddito dominicale in capo al proprietario, mentre l’esenzione dall’IRPEF si applica sul reddito agrario in capo ai CD o IAP.

 

PIANI INDIVIDUALI DI RISPARMIO

I piani individuali di risparmio (PIR) sono una specifica tipologia di investimento destinato alle persone fisiche previsto dall’art. 1 co. 100 - 114 della L. 11.12.2016 n. 232, i cui redditi beneficiano dell’esenzione:

  • dalle imposte sui redditi derivanti dagli strumenti finanziari e dalla liquidità che concorrono a formare il PIR;
  • dall’imposta sulle successioni relativa agli strumenti finanziari che compongo-no il piano in caso di trasferimento a causa di morte.

La legge di bilancio 2022 ha modificato i limiti dell’entità dell’investimento in PIR, prevedendo che dal 2022 gli investitori non possano superare il limite dei 40.000,00 euro l’anno (prima era 30.000,00) e il limite dei 200.000,00 euro complessivi (prima era 150.000,00).

Viene inoltre prorogata per l’anno 2022 la disciplina del credito d’imposta per le minusvalenze realizzate nei c.d. “PIR PMI”, rimodulandone l’ammontare e il termine di utilizzabilità. In sostanza:

  • si proroga il credito d’imposta sulle minusvalenze e i differenziali negativi anche in relazione agli investimenti in PIR effettuati entro il 31.12.2022;
  • in relazione agli investimenti effettuati a decorrere dall’1.1.2022, tale credito d’imposta non può eccedere il 10% delle somme investite negli strumenti finanziari qualificati e può essere utilizzabile in 15 quote annuali di pari importo.

Per gli investimenti effettuati nel 2021 vale, invece, il limite del 20% delle somme investite e l’utilizzo del credito in dieci quote annuali di pari importo.

Resta fermo che il credito d’imposta in argomento non concorre alla formazione del reddito imponibile ed è utilizzabile:

  • direttamente in dichiarazione dei redditi, a partire da quella relativa al periodo d’imposta in cui le componenti negative si sono realizzate;
  • oppure in compensazione nel modello F24, senza applicazione dei limiti annui di utilizzo dei crediti d’imposta.

 

SUPERBONUS

E’ stato prorogato il termine di validità del “superbonus” con il differimento:

  • al 31.12.2025 (con aliquota del 110% sino al 31.12.2023, del 70% per le spese sostenute nel 2024 e del 65% per le spese sostenute nel 2025), per gli interventi effettuati:
    • da condomìni, oppure da persone fisiche che possiedono per intero l’edificio oggetto degli interventi (il quale può essere composto al massimo da quattro unità immobiliari);
    • da persone fisiche, su unità immobiliari site all’interno dello stesso condominio o dello stesso edificio interamente posseduto oggetto degli interventi di cui al trattino precedente (c.d. “interventi trainati”);
    • da ONLUS, organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione sociale;
  • al 31.12.2023, per gli interventi effettuati da IACP ed “enti equivalenti” (compresi quelli effettuati da persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso edificio) e dalle cooperative edilizie a proprietà indivisa, a condizione che alla data del 30.6.2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo;
  • al 31.12.2022, per gli interventi effettuati da persone fisiche su edifici unifamiliari, unità immobiliari “indipendenti e autonome”, o comunque unità immobiliari non ubicate in edifici sulle cui parti comuni si stanno effettuando interventi “trainanti” ai fini del superbonus, a condizione che alla data del 30.6.2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo.

Viene inoltre stabilita:

  • l’obbligatorietà del visto di conformità, di cui al co. 11 dell’art. 119, anche nel caso di fruizione del superbonus nella naturale configurazione di detrazione fiscale posta a scomputo dell’imposta lorda in dichiarazione dei redditi, salvo il caso in cui la dichiarazione venga presentata dal contribuente sulla base di quella “precompilata” dall’Agenzia delle Entrate, oppure per il tramite del sostituto d’imposta che gli presta assistenza fiscale;
  • la futura emanazione, entro il 9.2.2022, di un apposito decreto del Ministro della transizione ecologica al quale è demandato il compito di stabilire, “per talune tipologie di beni”, i valori massimi stabiliti ai fini dell’attestabilità della congruità delle spese sostenute;
  • la specificazione che i prezzari individuati dal DM 6.8.2020 “Requisiti” (ossia i prezzari regionali e i prezzari DEI) possono essere applicati anche ai fini del rilascio dell’attestazione di congruità sulle spese sostenute per interventi di riduzione del rischio sismico (agevolate con il superbonus o il “semplice” sismabonus), nonché per quelle sostenute per interventi di rifacimento delle facciate esterne (agevolate con il bonus facciate) e per quelle sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio (agevolate con la detrazione IRPEF 50%).

 

PROROGA DEGLI ALTRI BONIUS EDILIZI

Viene prorogata, con riferimento alle spese sostenute fino al 31.12.2024, la detrazione IRPEF del 50% per gli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis co. 1 del TUIR, nel limite massimo di spesa di 96.000,00 euro per unità immobiliare.

Rimangono ferme le ulteriori disposizioni contenute nel citato art. 16-bis del TUIR.

Viene prorogato, con riferimento alle spese sostenute negli anni 2022, 2023 e 2024, il c.d. “bonus mobili” (art. 16 co. 2 del DL 63/2013).

Per le spese sostenute nel 2022 rilevano a tal fine gli interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati dall’1.1.2021.

Il limite massimo di spesa detraibile è pari a:

  • 10.000 euro, per le spese sostenute nel 2022;
  • 5.000 euro, per le spese sostenute nel 2023 o 2024.

Viene prorogato, con riguardo alle spese sostenute entro il 31.12.2024, il sismabonus di cui ai co. 1-bis ss. dell’art. 16 del DL 63/2013, con riguardo a tutte le tipologie di detrazioni per interventi (50%, 70-80% e 75-85%) ed anche il c.d. “sismabonus acquisti” spettante agli acquirenti degli immobili di cui al co. 1-septies.

Viene prorogata alle spese sostenute fino al 31.12.2024 la detrazione IRPEF/IRES spettante in relazione agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esi-stenti di cui ai co. 344 - 349 dell’art. 1 della L. 296/2006 e all’art. 14 del DL 63/2013.

In generale, quindi, la detrazione spetta nella misura del 65% per le spese sostenute dal 6.6.2013 al 31.12.2024.

Si ricorda al riguardo che, dall’1.1.2018, per alcune tipologie di interventi l’aliquota della detrazione spettante è del 50%.

Per gli interventi sulle parti comuni degli edifici, sono prorogate fino al 31.12.2024, altresì, le detrazioni del 70-75% del c.d. “ecobonus parti comuni”, ivi comprese le detrazioni 80-85% previste dal co. 2-quater1 dell’art. 14 del DL 63/2013, laddove, sempre per gli interventi relativi alle parti comuni dell’edificio, si preferisca applicare congiuntamente, anziché separatamente, l’ecobonus e il sismabonus.

La detrazione fiscale spettante per gli interventi di rifacimento delle facciate degli immobili (c.d. “bonus facciate”), di cui all’art. 1 co. 219 - 223 della L. 160/2019, è prorogata anche alle spese sostenute nell’anno 2022, ma con una riduzione dell’aliquota dal 90% al 60%.

È prorogato anche per gli anni dal 2022 al 2024 il c.d. “bonus verde” di cui ai co. 12 - 15 dell’art. 1 della L. 27.12.2017 n. 205.

La detrazione IRPEF del 36%, pertanto, spetta:

  • per le spese documentate, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti dall’1.1.2018 al 31.12.2024;
  • fino ad un ammontare complessivo delle spese non superiore a 5.000,00 euro per unità immobiliare ad uso abitativo

In relazione al bonus colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, di cui all’art. 16-ter del DL 63/2013, non è prevista alcuna proroga del termine finale. Di conseguenza, per le spese sostenute dopo il 31.12.2021 sarà possibile fruire del relativo bonus soltanto se sussisteranno i presupposti per considerare l’intervento “trainato” nel superbonus 110%, ai sensi del co. 8 dell’art. 119 del DL 34/2020.

 

ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

Viene introdotto un bonus edilizio dedicato agli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche.

La detrazione, in particolare:

  • spetta nella misura del 75%;
  • spetta per le spese documentate sostenute dall’1.1.2022 al 31.12.2022;
  • deve essere ripartita in cinque rate di pari importo.

La detrazione nella misura del 75% delle spese sostenute è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:

  • 50.000,00 euro, per gli interventi negli edifici unifamiliari (villette e simili) o per quelli nelle singole unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
  • 40.000,00 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, se è composto da 2 a 8 unità immobiliari;
  • 30.000,00 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, se è composto da più di 8 unità immobiliari.

 

OPZIONE PER LO SCONTO O LA CESSIONE DEL CREDITO

Con riguardo alla disciplina delle opzioni per lo sconto sul corrispettivo o per la cessione del credito, che possono essere esercitate in relazione ai bonus edilizi, ai sensi dell’art. 121 del DL 34/2020, la legge di bilancio 2022:

  • proroga la finestra temporale di operatività della disciplina delle opzioni in parallelo alla proroga dei bonus edilizi;
  • amplia il novero delle detrazioni “edilizie” per le quali è possibile esercitare le predette opzioni (si inserisce la nuova detrazione per le barriere architettoniche e quella spettante per la realizzazione di box auto pertinenziali);
  • generalizza, salvo che per taluni interventi c.d. “minori” (interventi classificati come attività di edilizia libera e interventi di importo complessivo non superiore a 10.000,00 euro, fatta eccezione per quelli che beneficiano del c.d. “bonus facciate”), l’obbligo di accompagnare l’esercizio dell’opzione con una attestazione di congruità delle spese e un visto di conformità dei dati della documentazione che attesta la spettanza del beneficio;
  • comprende, tra le spese detraibili, quelle sostenute per il rilascio del visto di conformità dei dati e dell’attestazione di congruità delle spese oggetto delle opzioni.

 

ACQUISTO DELLA PRIMA CASA DA PARTE DI UNDER 36

L’agevolazione “Prima casa under 36” è estesa agli atti stipulati fino al 31.12.2022.

L’agevolazione opera per l’acquisto della “prima casa” di abitazione da parte di soggetti under 36 anni, con ISEE non superiore a 40.000,00 euro e consiste:

  • nell’esenzione dalle imposte d’atto (imposta di registro, imposta ipotecaria e imposta catastale) e, per gli atti imponibili ad IVA, in un credito d’imposta pari all’IVA corrisposta in relazione all’acquisto medesimo;
  • nell’esenzione dall’imposta sostitutiva sui mutui erogati per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione degli immobili agevolati.

Per applicare il beneficio devono sussistere anche le condizioni previste per l’acquisto della “prima casa” dalla Nota II-bis all’art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86.

 

DETRAZIONE IRPEF PER I GIOVANI INQUILINI

Viene modificata la disciplina della detrazione IRPEF, di cui all’art. 16 co. 1-ter del TUIR, spettante a favore dei giovani conduttori che stipulino un contratto di locazione, ai sensi della L. 9.12.98 n. 431, in relazione all’unità immobiliare da destinare a propria abitazione principale (si intende tale quella nella quale il soggetto titolare del contratto di locazione o i suoi familiari dimorano abitualmente).

L’agevolazione riguarda i giovani:

  • di età compresa fra i 20 e i 31 anni non compiuti (la precedente formulazione del co. 1-ter prevedeva che l’agevolazione spettasse ai “giovani di età compresa tra i 20 e i 30 anni”);
  • con un reddito complessivo non superiore a 15.493,71 euro.

Dall’1.1.2022, la detrazione spetta:

  • per i primi 4 anni di durata contrattuale (fino al 31.12.2021 gli anni erano 3); a condizione che l’abitazione locata sia diversa dall’abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati.

Pertanto, se il contratto è stipulato nel 2022, la detrazione può essere fruita per gli anni dal 2022 al 2025.

Dall’1.1.2022, la detrazione IRPEF spettante è pari:

  • a 991,60 euro;
  • ovvero, se superiore, al 20% dell’ammontare del canone di locazione e comunque entro il limite massimo di 2.000,00 euro di detrazione.

La detrazione è rapportata al periodo dell’anno durante il quale l’unità immobiliare locata è adibita ad abitazione principale.

 

TRASFERIMENTO DI IMMOBILI NELL'AMBITO DELLA CESSIONE DI AZIENDE

Viene disposto che, in caso di cessione d’azienda o di un ramo d’azienda, con continuazione dell’attività e mantenimento degli assetti occupazionali, il trasferimento di immobili strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni scontano l’imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200,00 euro ciascuna (in luogo dell’imposta proporzionale del 9% ordinariamente dovuta).

 

RIDUZIONE DELL'IMU PER I PENSIONATI ALL'ESTERO

Per il solo anno 2022, viene stabilito che l’IMU dovuta sull’unica unità immobiliare, purché non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia, è ridotta al 37,5%.

L’agevolazione è stata introdotta dal co. 48 dell’art. 1 della L. 178/2020 a decorrere dall’anno 2021 e riguarda sia l’IMU che la TARI.

Dall’1.1.2021, pertanto, sull’unica unità immobiliare a uso abitativo posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto dai pensionati residenti all’estero, a condizione che non sia locata o data in comodato d’uso:

  • l’IMU è ridotta alla metà e ulteriormente ridotta al 37,5% per il solo anno 2022;
  • la tassa sui rifiuti (TARI) o la tariffa sui rifiuti con natura di corrispettivo di cui ai co. 639 e 668 dell’art. 1 della L. 147/2013, è dovuta nella misura ridotta di due terzi.

 

SOSPENSIONE DELLE CARTELLE DI PAGAMENTO

Per le cartelle di pagamento notificate dall’1.1.2022 al 31.3.2022, il termine di pagamento è di 180 giorni e non di 60 giorni.

Si tratta dell’estensione di un’agevolazione esistente, in quanto era già stata prevista dal DL 146/2021 per le cartelle di pagamento notificate dall’1.9.2021 al 31.12.2021.

 

Dott. Stefano Spina
Commercialista in Torino
Consulente legale FIMAA Torino

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