Con il decreto legge approvato il 28 marzo 2025, il Consiglio dei Ministri ha disposto lo slittamento dei termini per l'adempimento dell'obbligo assicurativo in relazione ai rischi catastrofali, introducendo scadenze differenziate in base alla dimensione aziendale:
Per le grandi imprese, la scadenza rimane invariata al 1° aprile 2025, ma su richiesta di Confindustria, non verranno applicate sanzioni immediate per eventuali ritardi nell'adeguamento
Per le medie imprese, il termine è stato posticipato al 1° ottobre 2025
Per le piccole e micro imprese, la nuova scadenza è fissata al 1° gennaio 2026
Inoltre, per un periodo di 90 giorni dall'entrata in vigore del decreto, l'inosservanza dell'obbligo non comporterà pregiudizi sull'accesso a contributi e agevolazioni finanziarie pubbliche.
Questo rinvio consente alle imprese di disporre di un arco di tempo maggiore per valutare e adeguarsi a un obbligo di rilevante impatto economico e organizzativo.
Legenda
Secondo la classificazione dettata dalla direttiva 2013/34/Ue, come modificata in ultimo dalla direttiva 2023/2775/UE sono considerate:
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Micro imprese quelle che alla data di chiusura del bilancio non superano i limiti numerici di almeno due dei tre seguenti criteri:
a) Totale dello stato patrimoniale: 450.000 EUR
b) Ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 900.000 EUR
c) Numero medio di dipendenti occupati durante l’esercizio: 10
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Piccole imprese quelle che alla data di chiusura del bilancio non superano i limiti numerici di almeno due dei tre seguenti criteri:
a) Totale dello stato patrimoniale: 5.000.000 EUR
b) Ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 10.000 000 EUR
c) Numero medio di dipendenti occupati durante l’esercizio: 50
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Medie imprese quelle che alla data di chiusura del bilancio non superano i limiti numerici di almeno due dei tre seguenti criteri:
a) Totale dello stato patrimoniale: 25.000.000 EUR
b) Rricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 50.000.000 EUR
c) Numero medio di dipendenti occupati durante l’esercizio: 250