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Federazione Italiana Mediatori Agenti d'affari
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17 Marzo 2023

RELAZIONE DI REGOLARITA' EDILIZIA

Recentemente è stato firmato dal Consiglio notarile dei Distretti Riuniti di Torino e di Pinerolo, dagli Ordini dei geometri, degli architetti, degli ingegneri, unitamente a FIMAA Torino e a Fiaip Torino, ai quali si sono aggiunti l’Ordine dei commercialisti e le associazioni dei proprietari, il Protocollo d’intesa con cui si introduce la Relazione di Regolarità Edilizia o RRE.
Questo documento, che potrà essere redatto, utilizzando un format predefinito, da un tecnico abilitato, quindi un geometra, un architetto o un ingegnere, costituirà una radiografia, urbanistica e catastale dell’immobile messo in vendita.
FIMAA Torino ha voluto essere della partita
 per offrire il proprio contributo al progetto e, al tempo stesso, per fare presente quali siano gli interessi e le esigenze della nostra Categoria.

A cosa servirà l’RRE?

La Relazione di Regolarità Edilizia sarà richiesta dal Notaio rogante al fine di allegare il documento all’atto pubblico, servirà a radiografare lo stato urbanistico e catastale dell’immobile commercializzato e permetterà ai venditori di potere intervenire e correggere quelle eventuali difformità che fossero state rilevate al fine di non incorrere in gravi responsabilità contrattuali.  

Quanto costerà l’RRE?

Il costo sarà di volta in volta concordato con il proprietario venditore.
E’ chiaro che, intervenendo una agenzia immobiliare nella commercializzazione di un immobile acquisito per la vendita, il “sistema” delle agenzie immobiliari con il tempo troverà il giusto equilibrio generando costi standard da proporre poi alla propria clientela.
Ogni agenzia immobiliare valuterà poi il modo più efficace, in termini di marketing, per offrire questo ulteriore servizio ai propri clienti.

Perché l’RRE?

Questa realtà, già presente in altre Regioni e Province italiane, mette in sicurezza una compravendita garantendo una compravendita trasparente sotto il profilo urbanistico e catastale.
Inoltre, fornendo un tecnico terzo, a seguito di un accesso agli atti, la radiografia dell’immobile che si intende vendere, l’agente immobiliare potrà beneficiare del duplice vantaggio di essere tutelato in caso di difformità non rilevate dalla relazione e, al tempo stesso, di fornire un ulteriore servizio alla clientela nell’ottica ormai consolidata di rendere le agenzie immobiliari moderne in grado di fornire ai propri utenti consulenza e servizi legati all’immobile.

Cosa succederà in caso di difformità?

Come molti di voi sanno, la sentenza n. 8230 del 22/3/2019 delle Sezioni Unite della Cassazione ha segnato un po’ uno spartiacque sul delicato argomento della validità o nullità degli atti di vendita in presenza di irregolarità edilizie. In base al principio espresso da tale decisione (“nullità formale o testuale”), confermato da varie successive, perché l’atto di vendita sia valido a trasferire la proprietà tra le parti il requisito è che nel rogito vengano citati gli estremi dei titoli abilitativi in base ai quali è stato costruito l’immobile, sempre che il titolo edilizio citato sia realmente esistente e si riferisca proprio all’immobile oggetto dell’atto e non ad un altro. Si parla quindi di nullità riferita al dato formale o testuale del rispetto della prescritta dichiarazione, è stato accantonato l’altro criterio interpretativo (“nullità sostanziale”) in base al quale era da intendere l’oggettiva sussistenza delle difformità a determinare la nullità dell’atto, anche in presenza delle prescritte dichiarazioni.
Come abbiamo potuto rilevare nelle altre Province dove questa buon pratica viene già utilizzata da anni, la RRE ha messo in moto un sistema virtuoso che ha coinvolto anche i singoli Comuni i quali si sono dimostrati molto più pro-attivi nel risolvere pratiche più ostiche.

Franco Dall'Aglio
Presidente FIMAA Torino

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