Giovedì 14 febbraio 2019 è stato pubblicato, sulla G.U., il D. Lgs n. 14/2019 rubricato “Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza” che ha introdotto, tra le altre disposizioni, alcune modifiche al D. Lgs n. 122/2005 (sulla “Tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire”).
Il recente intervento normativo è andato a modificare in misura più o meno incisiva gli articoli 3, 4, 5 e 6 del suddetto decreto legislativo 122/2005 introducendo alcune rilevanti novità, che entreranno in vigore il prossimo 16 marzo 2019.
La principale novità riguarda la modifica, ad opera dell’art. 388 del D. Lgs n. 14/2019, dell’art. 6 del D. Lgs. n. 122/2005, il quale disciplina il contenuto e la forma del contratto preliminare di compravendita di immobili da costruire. L’art. 388 ha infatti introdotto l’obbligo di stipulare i contratti preliminari con oggetto immobili da costruire per mezzo di atto pubblico o per scrittura privata autenticata.
I contratti preliminari di cui al D. Lgs. n. 122/2005, dovranno quindi, necessariamente, essere stipulati davanti ad un notaio.
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